Ambiente - Norme della Regione Siciliana - 'Habitat' - Attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale - Valutazioni di incidenza da effettuarsi da parte dei comuni e degli enti parco e, in via sostitutiva, dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Disciplina dell'attività venatoria nelle aree contigue ai parchi regionali - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Sopravvenuta promulgazione della delibera legislativa impugnata con omissione delle disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.
Cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la regione Siciliana avverso l'art. 1, commi 3, 4 e 5, e 2, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana 19 aprile 2007 (disegno di legge n. 513) recante "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007", censurati in riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117, primo e secondo comma, lettera s) della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Infatti, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 8 maggio 2007, n. 13, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
- Negli stessi termini vedi ordinanze citate n. 229/2007 e n. 349/2006.