Lavoro e occupazione - Lavoratori addetti a lavori socialmente utili - Norma della Regione Siciliana - Compenso orario integrativo dovuto in caso di superamento dell'orario normale - Determinazione con norma autoqualificata interpretativa, e con efficacia decorrente dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 3, in misura comportante nuovi oneri per l'ente fruitore della prestazione - Omessa indicazione della entità della nuova e maggiore spesa e mancata previsione della relativa copertura per gli anni pregressi - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23, nella parte in cui stabilisce, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sino a tutto l'anno 2002, nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria. La norma censurata, nell'adottare per i lavoratori socialmente utili, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 1998, un criterio di computo del compenso spettante in caso di prestazioni eccedenti la durata ordinaria comportante un rilevante aumento di spesa, non quantifica tale spesa ulteriore e non ne prevede la copertura per gli anni anteriori al 2003, così violando il principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, vincolante anche per la Regione Siciliana.
- Per l'affermazione che il legislatore regionale non può sottrarsi alla esigenza di chiarezza e solidità del bilancio, espressa dall'art. 81, quarto comma, Cost., v. le citate sentenze n. 54/1958, n. 30/1959, n. 31/1961, n. 96/1966, n. 47/1967, n. 135/1968, n. 123/1975.