Ordinanza 360/2007 (ECLI:IT:COST:2007:360)
Massima numero 31752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  24/10/2007;  Decisione del  24/10/2007
Deposito del 31/10/2007; Pubblicazione in G. U. 07/11/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Accertamento con adesione del contribuente (nella specie, società in accomandita semplice) ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA - Accertamento parziale nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata - Onere in capo al socio contribuente di dimostrare il minore reddito percepito - Asserita lesione del diritto di difesa - Questione priva di motivazione sulla rilevanza e contraddittoria sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 18, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale prevede che «L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi [...] costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata [...]», censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto ritenuto applicabile anche alle persone fisiche che sono socie di società le quali abbiano definito con adesione i loro redditi sociali entro il termine del 15 dicembre 1995, fissato dagli artt. 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. Ed infatti, da un lato, è insufficiente la motivazione sulla rilevanza della questione, per evidenti carenze sia nella descrizione della fattispecie, sia nella individuazione della norma dalla quale discenderebbe il denunciato vulnus al diritto di difesa (se cioè la disposizione censurata ovvero il non censurato comma 8 dell'art. 2-bis, del decreto legge n. 564 del 1994); dall'altro, è contraddittoria la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, in quanto il rimettente si duole del fatto che la disposizione censurata, ove applicabile anche alle persone fisiche che siano socie di società le quali abbiano definito i redditi sociali con adesione entro il termine del 15 dicembre 1995, violerebbe l'art. 24 Cost., e tuttavia ritiene che la medesima disposizione, ove invece non fosse applicabile ai soci suddetti, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i soci, a seconda che la società abbia provveduto o no alla definizione entro il termine indicato.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/03/1997  n. 79  art. 9  co. 18

legge  28/05/1997  n. 140  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte