Ordinanza 361/2007 (ECLI:IT:COST:2007:361)
Massima numero 31754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
24/10/2007; Decisione del
24/10/2007
Deposito del 31/10/2007; Pubblicazione in G. U. 07/11/2007
Massime associate alla pronuncia:
31753
Titolo
Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Limitazione ai soli figli maggiorenni a carico, incapaci di provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale - Omessa estensione ai «giovani adulti» ancora a carico dei familiari per ragioni obiettive - Dedotta violazione di diritto fondamentale della persona, dei principi di tutela dell'unità familiare e di tutela della famiglia, nonché dell'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo - Lamentata irragionevolezza - Questione priva di rilevanza in quanto concernente norma non applicabile nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Limitazione ai soli figli maggiorenni a carico, incapaci di provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale - Omessa estensione ai «giovani adulti» ancora a carico dei familiari per ragioni obiettive - Dedotta violazione di diritto fondamentale della persona, dei principi di tutela dell'unità familiare e di tutela della famiglia, nonché dell'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo - Lamentata irragionevolezza - Questione priva di rilevanza in quanto concernente norma non applicabile nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive». Poiché nel giudizio a quo è impugnato un decreto di espulsione, il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare.
E' manifestamente inammissibile la questione la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive». Poiché nel giudizio a quo è impugnato un decreto di espulsione, il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 29
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art.
legge 04/08/1955
n. 848
art. 8