Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza - Lamentata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del fallimento - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui individuano nell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa anziché nel decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il presupposto giuridico necessario per l'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari in tale procedura e stabiliscono che la prescrizione di tali azioni decorre dal suddetto accertamento giudiziario, così realizzando una disciplina ingiustificatamente diversa rispetto a quella dettata per il fallimento, in cui detto termine decorre dalla data di apertura della procedura concorsuale. Contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è sostanziale corrispondenza fra la sentenza dichiarativa del fallimento o dello stato di insolvenza, da un lato, ed il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, dall'altro: l'accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza non è assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell'impresa effettuata dall'autorità governativa di vigilanza, poiché il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all'esito di un procedimento amministrativo che, a differenza di quello giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato.
- Sulla decorrenza della prescrizione dell'azione revocatoria dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza emessa nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa v., citata, sentenza n. 301/2005.