Ordinanza 363/2007 (ECLI:IT:COST:2007:363)
Massima numero 31757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  24/10/2007;  Decisione del  24/10/2007
Deposito del 31/10/2007; Pubblicazione in G. U. 07/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31756


Titolo
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilità di revoca in sede di esecuzione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra la fase di cognizione e quella dell'esecuzione nonché violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto e quinto comma, Cost., nella parte in cui prevede la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche quando si tratti di beneficio accordato a seguito di richiesta di patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale. Infatti, il rimettente non prende in considerazione quell'indirizzo interpretativo secondo il quale la possibilità di revoca in executivis della sospensione condizionale deve intendersi limitata alla sola ipotesi in cui l'elemento ostativo alla sua concessione non fosse conoscibile nella fase di cognizione (mentre nel caso in cui il giudice della cognizione, pur potendo accorgersi dei precedenti ostativi, abbia egualmente concesso il beneficio, anche la nuova ipotesi di revoca dovrebbe conseguire alla proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione), e non precisa se, nel caso al suo esame, i precedenti ostativi fossero conosciuti o conoscibili dal giudice della cognizione.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 168  co. 3

legge  26/03/2001  n. 128  art. 1  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 674  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 4

Costituzione  art. 111  co. 5

Altri parametri e norme interposte