Sentenza 364/2007 (ECLI:IT:COST:2007:364)
Massima numero 31758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
24/10/2007; Decisione del
24/10/2007
Deposito del 07/11/2007; Pubblicazione in G. U. 14/11/2007
Massime associate alla pronuncia:
31759
Titolo
Sanità pubblica - Decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 1999, nonché pignoramenti intrapresi in forza di titoli esecutivi e giudizi di ottemperanza relativi a crediti nei confronti della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I - Prevista inefficacia con norma di interpretazione autentica nei confronti della nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I - Riferimento delle disposizioni censurate a procedimenti esecutivi fondati su provvedimenti giurisdizionali definitivi - Eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario - Reiezione.
Sanità pubblica - Decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 1999, nonché pignoramenti intrapresi in forza di titoli esecutivi e giudizi di ottemperanza relativi a crediti nei confronti della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I - Prevista inefficacia con norma di interpretazione autentica nei confronti della nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I - Riferimento delle disposizioni censurate a procedimenti esecutivi fondati su provvedimenti giurisdizionali definitivi - Eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario - Reiezione.
Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale stabilisce l'inefficacia nei confronti della azienda Policlinico Umberto I dei decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, qualora relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, nonché l'inefficacia dei pignoramenti e l'estinzione dei giudizi di ottemperanza «in base al medesimo titolo pendenti», va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse formulata sul rilievo che le disposizioni censurate si riferirebbero esclusivamente a procedimenti fondati su provvedimenti esecutivi non aventi efficacia di giudicato. La proposta interpretazione, infatti, contrasta con la formulazione delle disposizioni denunciate le quali non solo fanno riferimento, senza distinzione alcuna, a decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi, ma prescrivono la dichiarazione di estinzione dei giudizi di ottemperanza, i quali presuppongono la definitività dei provvedimenti fatti valere qualora questi siano stati emanati da giudici ordinari, sicché alle disposizioni stesse va attribuito l'effetto di privare di efficacia, nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I, provvedimenti giurisdizionali definitivi.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale stabilisce l'inefficacia nei confronti della azienda Policlinico Umberto I dei decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, qualora relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, nonché l'inefficacia dei pignoramenti e l'estinzione dei giudizi di ottemperanza «in base al medesimo titolo pendenti», va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse formulata sul rilievo che le disposizioni censurate si riferirebbero esclusivamente a procedimenti fondati su provvedimenti esecutivi non aventi efficacia di giudicato. La proposta interpretazione, infatti, contrasta con la formulazione delle disposizioni denunciate le quali non solo fanno riferimento, senza distinzione alcuna, a decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi, ma prescrivono la dichiarazione di estinzione dei giudizi di ottemperanza, i quali presuppongono la definitività dei provvedimenti fatti valere qualora questi siano stati emanati da giudici ordinari, sicché alle disposizioni stesse va attribuito l'effetto di privare di efficacia, nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I, provvedimenti giurisdizionali definitivi.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/01/2005
n. 7
art. 7
co.
legge
31/03/2005
n. 43
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte