Sanità pubblica - Decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 1999, nonché pignoramenti intrapresi in forza di titoli esecutivi e giudizi di ottemperanza relativi a crediti nei confronti della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I - Prevista inefficacia con norma di interpretazione autentica nei confronti della nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I - Travolgimento dei provvedimenti definitivi ottenuti nei confronti della nuova azienda non in dissesto, con violazione delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria e vanificazione dell'attività difensiva svolta in base al ragionevole affidamento sulla definitività dei provvedimenti stessi - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43. Le disposizioni contenute nel citato articolo, prevedendo l'inefficacia nei confronti della azienda Policlinico Umberto I dei decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, qualora relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, nonché l'inefficacia dei pignoramenti e l'estinzione dei giudizi di ottemperanza «in base al medesimo titolo pendenti», essendo dirette a travolgere provvedimenti definitivi ottenuti contro un soggetto di nuova istituzione non in dissesto quale l'azienda Policlinico Umberto I, facendo confluire anche i creditori di questo nell'ambito della procedura concorsuale instaurata per i crediti fondati su titoli emessi nei confronti della cessata azienda universitaria, violano sia le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti (artt. 102 e 113 Cost.), in quanto l'emissione di provvedimenti idonei ad acquistare autorità di giudicato costituisce uno dei principali strumenti per la realizzazione del suindicato compito, sia gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto in parte vanificano i risultati dell'attività difensiva svolta, sulla cui definitività i creditori del Policlinico Umberto I potevano fare ragionevole affidamento. Restano assorbiti i restanti profili di censura.
- Sulla disciplina concernente crediti vantati nei confronti degli enti locali in dissesto, v. le, citate, sentenze n. 155/1994, n. 355/2006.
- Sulla estinzione, per legge, dei giudizi pendenti, v. la, citata, sentenza n. 103/1995.
- Sui requisiti di legittimità delle leggi retroattive in materia non penale, v. le, citate, sentenze 446/2002 e 234/2007.