Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Uso del termine «sovranità» nella rubrica della legge e in altre disposizioni della stessa - Ricorso del Governo - Evocazione da parte della difesa erariale di parametri costituzionali e statutari non indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge regionale oltreché inconferenti - Inammissibilità delle questioni.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), sono inammissibili le censure prospettate nel ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla lamentata violazione degli articoli 3, 16, 101, 117, comma primo e comma secondo, lettere a), d), h), e l), 120, 132, 133 e 138 della Costituzione e degli articoli 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto, mentre la delibera governativa di impugnazione della legge regionale conteneva la puntuale indicazione del motivo dell'impugnativa e la individuazione di adeguati parametri costituzionali e statutari ritenuti violati, la indicazione della grande pluralità di ulteriori parametri a cui si riferisce la memoria dell'Avvocatura è nella sostanza in conferente.
- Sul rapporto tra la discrezionalità della difesa tecnica e i parametri indicati nella deliberazione governativa di impugnazione della legge regionale, v. le, citate, sentenze n. 533/2002 e 98/2007.