Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Prevista possibilità di indicazione nel progetto di statuto di argomenti ritenuti rilevanti per «definire autonomia e elementi di sovranità regionale» - Ricorso del Governo - Indebita utilizzazione del termine «sovranità», proprio di ordinamenti statuali di tipo federale, per individuare la natura di un ordinamento qualificato dalla Costituzione come ordinamento autonomo - Impropria pressione sul Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». La disposizione censurata, la quale prevede che nel progetto di statuto possa essere indicato «ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia ed elementi di sovranità regionale [...]», contrasta, infatti, con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l'art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna in quanto assume come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, così producendo una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale.
- Sulla impossibilità di individuare nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la fonte di una omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti territoriali, v. la, citata, sentenza n. 274/2003.