Ordinanza di rimessione - Eccezione di inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1, lettere c), e) e f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 Cost., va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, per insufficiente descrizione della fattispecie, in quanto, nella specie, il rimettente avrebbe omesso di indicare le date di iscrizione della contribuente nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e di notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, precludendo così alla Corte la verifica dell'anteriorità di detta iscrizione rispetto alla notificazione delle cartelle e, quindi, il controllo in ordine alla rilevanza della questione medesima. Infatti, il rimettente, affermando che la notificazione delle cartelle è stata regolarmente eseguita nell'ultima residenza nel territorio dello Stato della contribuente, mentre la residenza estera di quest'ultima era nota all'Amministrazione (o doveva esser nota con le opportune ricerche anagrafiche), dà per accertata l'anteriorità dell'iscrizione nell'AIRE della stessa contribuente rispetto alla notificazione delle cartelle.
- Su questione analoga, v. citata ordinanza n. 210/2006.