Sentenza 48/2023 (ECLI:IT:COST:2023:48)
Massima numero 45376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
09/02/2023; Decisione del
09/02/2023
Deposito del 23/03/2023; Pubblicazione in G. U. 29/03/2023
Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) - Compiti della Giunta regionale - Definizione dei requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER - Violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 094007).
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) - Compiti della Giunta regionale - Definizione dei requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER - Violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 094007).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, comma 1, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e». La disposizione impugnata dal Governo, affidando alla Giunta regionale il compito di definire i requisiti per poter partecipare alle comunità energetiche rinnovabili (CER), laddove essi sono invece già esaustivamente definiti dalla legge statale, viola il parametro interposto dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 199 del 2021, finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER, in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo. Né vale a escludere il vizio di illegittimità costituzionale il carattere non immediatamente lesivo della norma regionale, in quanto la violazione si concreta già nel momento in cui la Regione si appropria di una disciplina che deve invece essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, comma 1, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e». La disposizione impugnata dal Governo, affidando alla Giunta regionale il compito di definire i requisiti per poter partecipare alle comunità energetiche rinnovabili (CER), laddove essi sono invece già esaustivamente definiti dalla legge statale, viola il parametro interposto dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 199 del 2021, finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER, in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo. Né vale a escludere il vizio di illegittimità costituzionale il carattere non immediatamente lesivo della norma regionale, in quanto la violazione si concreta già nel momento in cui la Regione si appropria di una disciplina che deve invece essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
17/05/2022
n. 8
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 08/11/2021
n. 199
art. 31
co. 2