Ordinanza di rimessione - Eccezione di inammissibilità della questione per asserita richiesta di pronuncia additiva in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Conseguente impossibilità del controllo in ordine alla rilevanza della questione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1, lettere c), e) e f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 Cost., va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, per asserita richiesta di pronuncia additiva in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. Infatti, il rimettente non chiede alla Corte di operare una scelta fra diverse opzioni normative, ma solo la declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto delle norme denunciate, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 142 cod. proc. civ. alle notificazioni di atti tributari a cittadini italiani la cui residenza estera risulti dall'iscrizione all'AIRE.