Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuto eccesso di delega per non consentita introduzione di rilevanti innovazioni alla normativa previgente - Questioni prospettate genericamente - Inammissibilità.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate avrebbero carattere innovativo e non sarebbero delle semplici integrazioni e correzioni del testo originario. Infatti, la ricorrente, nel dolersi di un eccesso di delega per la presunta carica "innovativa" del d.lgs. n. 157 del 2006 rispetto al precedente d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel senso di una riduzione delle attribuzioni regionali, non indica, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 (legge 6 luglio 2002, n. 137) le norme denunciate si porrebbero in contrasto.