Sentenza 367/2007 (ECLI:IT:COST:2007:367)
Massima numero 31778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  24/10/2007;  Decisione del  24/10/2007
Deposito del 07/11/2007; Pubblicazione in G. U. 14/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31772  31773  31774  31775  31776  31777  31779  31780  31781


Titolo
Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Reintroduzione 'ex lege', con vigenza illimitata, del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate dalla legge n. 431 del 1985 - Preclusione per le Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata incidenza su funzioni attinenti al governo del territorio e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali riservate alla potestà concorrente regionale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che sostituisce l'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - «nella parte in cui reintroduce l'illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate ai sensi della legge n. 431 del 1985, nonché, con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio» -, sollevata per asserita violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione, in quanto la disciplina denunciata sarebbe lesiva delle funzioni, attinenti al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riservate alla potestà concorrente delle Regioni». Invero, le competenze regionali non concernono le specifiche modalità della tutela dei beni paesaggistici (riconducibili alla "conservazione del paesaggio" affidata alla competenza esclusiva dello Stato), ma la concreta individuazione e la collocazione di questi ultimi nei piani territoriali o paesaggistici (riconducibili alla "fruizione del territorio", affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni). Sicché la reintroduzione ex lege, con vigenza illimitata, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 costituisce attuazione del disposto dell'articolo 9 della Costituzione, poiché la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali. Cade così anche l'altra censura della Regione ricorrente, secondo la quale le sarebbe preclusa la possibilità di «individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista paesaggistico».

- Sul paesaggio, si vedano le citate sentenze n. 151/1986; n. 182 e n. 183/2006, che lo qualificano quale valore "primario", nonché la sentenza n. 641/1987, che lo qualifica altresì quale valore "assoluto".



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/03/2006  n. 157  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte