Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Leggi istitutive di nuove spese, comprese quelle regionali - Necessità che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, equilibrata - Diretta applicabilità del parametro costituzionale di riferimento, pur attuato da disposizioni ordinarie. (Classif. 036005).
Le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura; a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, che non possono sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, per cui la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. (Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43125; S. 183/2016 - mass. 38995; S. 307/2013 - mass. 38997; S. 131/2012 - mass. 36340).
Anche se il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, nondimeno sussistono plurime disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale, fra le quali devono essere annoverati l'art. 19 della legge n. 196 del 2009, e anche l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. (Precedenti: S. 200/2022 - mass. 44979; S. 124/2022 - mass. 44884; S. 235/2020 - mass. 42573; S. 26/2013 - mass. 36923)