Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Conservazione dell'efficacia dei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici introdotti in via transitoria con decreti ministeriali, in attuazione della legge n. 431 del 1985 - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indebita ingerenza nelle funzioni regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali e culturali, nonché ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, nella parte in cui stabilisce «che conservino efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, emanati in attuazione della legge n. 431/1985», sollevata, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, per indebita ingerenza nelle funzioni regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali e culturali. Invero, la disposizione censurata fa rivivere le cosiddette misure di salvaguardia, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nei casi in cui, alla luce delle nuove disposizioni di tutela paesaggistica, si impone la redazione di un nuovo piano paesaggistico o la modifica di quello esistente. In detti casi, il ripristino dei vincoli di cui al citato art. 1-ter costituisce una diretta conseguenza delle modifiche alla disciplina della tutela del paesaggio legittimamente previste dallo Stato in base alla sua competenza esclusiva in materia.