Sentenza 367/2007 (ECLI:IT:COST:2007:367)
Massima numero 31780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  24/10/2007;  Decisione del  24/10/2007
Deposito del 07/11/2007; Pubblicazione in G. U. 14/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31772  31773  31774  31775  31776  31777  31778  31779  31781


Titolo
Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Autorizzazione paesaggistica - Estensione del potere di annullamento da parte della Soprintendenza anche per motivi di merito - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, sollevata per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto estenderebbe il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito, determinando "un inammissibile accentramento delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica", in capo allo Stato in assenza "di adeguati modelli concertativi". Infatti, la norma denunciata non attribuisce all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/03/2006  n. 157  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte