Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Autorizzazione paesaggistica - Estensione del potere di annullamento da parte della Soprintendenza anche per motivi di merito - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, sollevata per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto estenderebbe il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito, determinando "un inammissibile accentramento delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica", in capo allo Stato in assenza "di adeguati modelli concertativi". Infatti, la norma denunciata non attribuisce all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere.