Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso nei confronti di un deputato per risarcimento del danno derivante dalla divulgazione di dichiarazioni da questi rese ad una agenzia di stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma in composizione monocratica - Mancata riproduzione, nell'atto introduttivo, del contenuto delle dichiarazioni rese dal parlamentare - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30 luglio 2003 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento civile per risarcimento danni. Invero, nel ricorso manca la puntuale riproduzione delle dichiarazioni rese dal deputato in questione e ciò determina il difetto di un requisito essenziale, non potendo soccorrere a colmare detta lacuna gli atti del procedimento e non avendo il ricorrente neanche fatto esplicito richiamo, per tale aspetto, alla relazione della Giunta per le autorizzazioni.
- Negli stessi termini, vedi, citate, sentenze n. 236/2007, n. 336/2006, n. 79/2005.
- In relazione alle ipotesi in cui può ritenersi mancante una compiuta esposizione delle dichiarazioni, vedi, citate, sentenze nn. 305, 52 e 13/2007.
- In relazione alla circostanza secondo cui gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum vanno rinvenuti nel solo atto introduttivo e nei documenti allegati, vedi, citata, ordinanza n. 264/2000.