Ordinanza 369/2007 (ECLI:IT:COST:2007:369)
Massima numero 31784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
24/10/2007; Decisione del
24/10/2007
Deposito del 07/11/2007; Pubblicazione in G. U. 14/11/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda - Mancata attribuzione del potere di revoca al giudice competente per la liquidazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché dei principi di responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato e di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa considerazione della possibilità di praticare una lettura alternativa della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda - Mancata attribuzione del potere di revoca al giudice competente per la liquidazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché dei principi di responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato e di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa considerazione della possibilità di praticare una lettura alternativa della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di inammissibilità della domanda. Invero, il rimettente - non tenendo in alcuna considerazione il disposto del comma 1, lettera d), del censurato art. 112 (come sostituito dall'art. 9-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), secondo il quale il magistrato revoca anche d'ufficio, con decreto motivato, l'ammissione al gratuito patrocinio, «se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92», del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 - nel motivare in ordine alla non manifesta infondatezza ha omesso di esplorare la possibilità di praticare una lettura alternativa della norma censurata, eventualmente idonea a dirimere il dubbio di legittimità costituzionale prospettato.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di inammissibilità della domanda. Invero, il rimettente - non tenendo in alcuna considerazione il disposto del comma 1, lettera d), del censurato art. 112 (come sostituito dall'art. 9-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), secondo il quale il magistrato revoca anche d'ufficio, con decreto motivato, l'ammissione al gratuito patrocinio, «se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92», del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 - nel motivare in ordine alla non manifesta infondatezza ha omesso di esplorare la possibilità di praticare una lettura alternativa della norma censurata, eventualmente idonea a dirimere il dubbio di legittimità costituzionale prospettato.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 112
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte