Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Opposizione a più ordinanze riguardanti violazioni oggettivamente e soggettivamente connesse - Competenza del tribunale, ove l'importo complessivo delle sanzioni comminate superi i trenta milioni di lire - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra il destinatario di un'unica sanzione superiore a trenta milioni e il destinatario, per il medesimo fatto, di più sanzioni complessivamente del medesimo importo - Eccezione di inammissibilità per mancanza di compiuta indicazione dei motivi di censura - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetti al tribunale, anziché al giudice di pace, quando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della causa di opposizione a varie ordinanze-ingiunzione superi il complessivo importo di lire trenta milioni, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancanza di una compiuta indicazione dei motivi di censura, dal momento che dall'ordinanza di rimessione emerge con sufficiente chiarezza che il vulnus costituzionale denunciato dal rimettente sarebbe rappresentato dalla minore garanzia che il giudice onorario assicurerebbe rispetto al giudice professionale.