Ordinanza 370/2007 (ECLI:IT:COST:2007:370)
Massima numero 31786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/10/2007;  Decisione del  24/10/2007
Deposito del 07/11/2007; Pubblicazione in G. U. 14/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31785  31787


Titolo
Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Opposizione a più ordinanze riguardanti violazioni oggettivamente e soggettivamente connesse - Competenza del tribunale, ove l'importo complessivo delle sanzioni comminate superi i trenta milioni di lire - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra il destinatario di un'unica sanzione superiore a trenta milioni e il destinatario, per il medesimo fatto, di più sanzioni complessivamente del medesimo importo - Eccezione di inammissibilità per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetti al tribunale, anziché al giudice di pace, quando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della causa di opposizione a varie ordinanze-ingiunzione superi il complessivo importo di lire trenta milioni, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza, dal momento che il rimettente ha illustrato, sia pur sinteticamente, le ragioni per le quali ritiene rilevante la questione.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 22  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte