Ordinanza 370/2007 (ECLI:IT:COST:2007:370)
Massima numero 31787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/10/2007;  Decisione del  24/10/2007
Deposito del 07/11/2007; Pubblicazione in G. U. 14/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31785  31786


Titolo
Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Opposizione a più ordinanze riguardanti violazioni oggettivamente e soggettivamente connesse - Competenza del tribunale, ove l'importo complessivo delle sanzioni comminate superi i trenta milioni di lire - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra il destinatario di un'unica sanzione superiore a trenta milioni e il destinatario, per il medesimo fatto, di più sanzioni complessivamente del medesimo importo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetti al tribunale, anziché al giudice di pace, quando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della causa di opposizione a varie ordinanze-ingiunzione superi il complessivo importo di lire trenta milioni. Infatti, considerato che la competenza va determinata tenendo conto solo della sanzione prevista per la singola violazione - trattandosi di competenza per materia con limite di valore - e considerato anche che la riunione di procedimenti relativi a cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ. non è nient'altro che una misura organizzativa del lavoro giudiziario, inidonea a superare l'autonomia dei singoli giudizi, non è possibile porre sullo stesso piano la posizione di chi sia destinatario di un'unica sanzione pecuniaria di importo superiore alla soglia di competenza del giudice onorario e quella di chi sia invece destinatario di tante sanzioni pecuniarie, ciascuna di importo edittale inferiore.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 22  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte