Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione - Applicabilità delle norme anteriori alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge - Sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa modificativa della disposizione censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., e dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con la direttiva 22 giugno 1998 n. 98/34/CE. Invero, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, l'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 - norma oggetto della disciplina transitoria recata dall'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 - è stato sostituito dall'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di talché il mutato quadro normativo di riferimento comporta che gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, per un nuovo giudizio sulla rilevanza, e ciò indipendentemente dall'ammissibilità della questione - pure evocata - di compatibilità comunitaria rispetto a norme provviste di effetto diretto.
- In relazione alla possibilità di rimettere alla Corte Costituzionale una questione di compatibilità comunitaria vedi, citate, sentenza n. 284/2007 e ordinanza n. 454/2006.