Ordinanza 372/2007 (ECLI:IT:COST:2007:372)
Massima numero 31789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
24/10/2007; Decisione del
24/10/2007
Deposito del 07/11/2007; Pubblicazione in G. U. 14/11/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Sospensione in caso di pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello 'status' di rifugiato - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Sospensione in caso di pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello 'status' di rifugiato - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la sospensione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato in pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato. Infatti, il rimettente, prima di sollevare la questione, ha disposto la sospensione non solo del decreto di espulsione ma anche dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, così superando il dubbio di costituzionalità prospettato.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/12/1989
n. 416
art. 1
co. 6
legge
28/02/1990
n. 39
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte