Elezioni - Norme della Regione Sardegna - Elezioni amministrative comunali e provinciali - Attribuzione alla Regione delle funzioni già di competenza delle prefetture, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni mafiosi - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per genericità dei parametri evocati, in assenza di indicazioni riferibili allo statuto speciale per la Regione Sardegna - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 della Costituzione, e all'art. 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8, il quale dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per la genericità dei parametri evocati, in assenza di indicazioni riferibili allo statuto speciale della Regione Sardegna. Il ricorrente si duole infatti del presunto superamento dei limiti di cui all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale della Sardegna, rilevando che la norma impugnata potrebbe avere l'effetto di intaccare la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materie elencate nell'art. 117, secondo comma, Cost. (organi dello Stato e relative leggi elettorali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali), la cui estraneità alla sfera di attribuzioni della Regione Sardegna è sancita anche dallo statuto speciale, pur non esplicitamente citato a proposito di ciascuna di esse.