Elezioni - Norme della Regione Sardegna - Elezioni amministrative comunali e provinciali - Attribuzione alla Regione delle funzioni già di competenza delle prefetture, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni mafiosi - Ricorso del Governo - Lamentato superamento dei limiti di competenza regionale «in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», contrasto con i principi dell'ordinamento della Repubblica in materia di competenze e funzionamento dello Stato con riferimento alle funzioni del prefetto e delle prefetture previste nel testo unico degli enti locali - Possibile interpretazione logica e sistematica della norma censurata conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8, il quale dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. La questione risulta proposta su una premessa interpretativa - quella che la genericità della formulazione della norma censurata possa indurre a ritenere che il legislatore regionale volesse trasferire in blocco alla Regione Sardegna tutte le funzioni attribuite ai prefetti e alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - erronea, in quanto, posto che la norma impugnata modifica una legge regionale interamente dedicata allo scioglimento degli organi degli enti locali e alla nomina dei commissari, alla stessa, secondo i comuni criteri interpretativi, deve essere attribuito un significato coerente con il contesto in cui essa si inserisce e, nella specie, il contesto è quello di una legge che concerne soltanto lo scioglimento degli organi degli enti locali, la rimozione degli amministratori e la nomina dei commissari, sicché deve escludersi che la Regione Sardegna abbia superato i limiti della propria competenza legislativa di cui all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale, che le conferisce potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».