Elezioni - Norme della Regione Sardegna - Elezioni amministrative comunali e provinciali - Attribuzione alla Regione delle funzioni già di competenza delle prefetture, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni mafiosi - Ricorso del Governo - Denunciato trasferimento unilaterale di tutte le funzioni amministrative di un organo dello Stato alla Regione in violazione delle norme procedurali previste dallo statuto - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 56 dello statuto speciale per la Sardegna, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8, il quale dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Il parametro statutario evocato, il quale prevede che le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione dello statuto stesso, debbano essere proposte da una Commissione paritetica ed emanate con decreto legislativo, non è nella specie conferente, in quanto la norma censurata integra una precedente legge regionale del 2005, volta a regolare l'esercizio di una potestà legislativa primaria attribuita alla Regione Sardegna dallo statuto speciale di autonomia e non sono previsti né la creazione di nuovi uffici regionali, in sostituzione di uffici statali da sopprimere, né il transito di personale, né altre regolamentazioni o misure organizzative che richiedano l'accordo tra lo Stato e la Regione.