Sentenza 374/2007 (ECLI:IT:COST:2007:374)
Massima numero 31794
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/11/2007;  Decisione del  05/11/2007
Deposito del 09/11/2007; Pubblicazione in G. U. 14/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31795  31796


Titolo
Regioni (in genere) - Camere di Commercio - Ricorso gerarchico - Determinazione, con atto del Presidente della Regione Liguria, del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale - Ricorso amministrativo proposto da Confcommercio e Confesercenti della Provincia di Imperia al Ministero dello sviluppo economico - Decisione nel merito - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria - Eccezione di inammissibilità per ritenuta tardività - Reiezione.

Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, datato 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64, dichiarandolo fondato in ogni sua parte, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso. Lo sconfinamento dello Stato dall'ambito delle proprie attribuzioni si è infatti compiuto non certo nel momento in cui le organizzazioni imprenditoriali hanno proposto il ricorso al Ministero e neppure nel corso del procedimento seguito a quel ricorso, ma solamente quando lo Stato (e, per esso, la direzione generale per il commercio del Ministero dello sviluppo economico) ha emesso il provvedimento con il quale ha ritenuto di poter decidere nel merito il gravame propostogli e, conseguentemente, di dichiararlo fondato, invitando l'autorità regionale ad emendare le proprie originarie determinazioni. Ne consegue che, decorrendo il termine di 60 giorni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dalla data di notificazione del decreto impugnato, il ricorso è stato tempestivamente proposto.

Atti oggetto del giudizio

 27/02/2007  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 9  co. 2

Altri parametri e norme interposte