Sentenza 374/2007 (ECLI:IT:COST:2007:374)
Massima numero 31795
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/11/2007; Decisione del
05/11/2007
Deposito del 09/11/2007; Pubblicazione in G. U. 14/11/2007
Titolo
Regioni (in genere) - Camere di Commercio - Ricorso gerarchico - Determinazione, con atto del Presidente della Regione Liguria, del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale - Ricorso amministrativo proposto da Confcommercio e Confesercenti della Provincia di Imperia al Ministero dello sviluppo economico - Decisione nel merito - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria - Eccezione di inammissibilità per ritenuta genericità e oscurità delle censure - Reiezione.
Regioni (in genere) - Camere di Commercio - Ricorso gerarchico - Determinazione, con atto del Presidente della Regione Liguria, del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale - Ricorso amministrativo proposto da Confcommercio e Confesercenti della Provincia di Imperia al Ministero dello sviluppo economico - Decisione nel merito - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria - Eccezione di inammissibilità per ritenuta genericità e oscurità delle censure - Reiezione.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, datato 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64, dichiarandolo fondato in ogni sua parte, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per genericità, non essendo chiaro se la Regione rivendichi a sé la competenza a decidere il ricorso di cui all'art. 6 del d. m. 24 luglio 1996, n. 501, ovvero escluda del tutto l'esperibilità di quel rimedio. La ricorrente si duole infatti che, decidendo il ricorso proposto dalle due organizzazioni di Imperia nel senso di invitare l'autorità regionale a modificare le proprie originarie determinazioni, lo Stato ha invaso le attribuzioni amministrative che in materia debbono essere riconosciute alla Regione.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, datato 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64, dichiarandolo fondato in ogni sua parte, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per genericità, non essendo chiaro se la Regione rivendichi a sé la competenza a decidere il ricorso di cui all'art. 6 del d. m. 24 luglio 1996, n. 501, ovvero escluda del tutto l'esperibilità di quel rimedio. La ricorrente si duole infatti che, decidendo il ricorso proposto dalle due organizzazioni di Imperia nel senso di invitare l'autorità regionale a modificare le proprie originarie determinazioni, lo Stato ha invaso le attribuzioni amministrative che in materia debbono essere riconosciute alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
27/02/2007
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte