Regioni (in genere) - Camere di Commercio - Ricorso gerarchico - Determinazione, con atto del Presidente della Regione Liguria, del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale - Ricorso amministrativo proposto da Confcommercio e Confesercenti della Provincia di Imperia al Ministero dello sviluppo economico - Decisione nel merito - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria - Attrazione in sussidiarietà di funzione non proporzionata alla esigenza unitaria di omogeneità nella determinazione delle modalità di costituzione dei consigli camerali - Non spettanza allo Stato del potere esercitato e conseguente annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento di ulteriori profili.
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, decidere, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, con conseguente annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64. Se, infatti, può essere considerato congruo il mantenimento in capo allo Stato della competenza ad emanare - previa intesa con le Regioni - norme per la determinazione di criteri di costituzione dei consigli camerali unici su tutto il territorio nazionale - in un contesto in cui comunque è la Regione ad esercitare sia la funzione amministrativa relativa alla determinazione del numero dei rappresentanti la cui designazione spetta a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sia quella di controllo e di scioglimento dei consigli medesimi in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di impossibilità di normale funzionamento (art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998) è invece eccessivo, e lesivo delle attribuzioni regionali, conservare in capo allo Stato un rimedio amministrativo avverso le determinazioni dell'autorità regionale attuative della disciplina posta a livello nazionale, non essendo la previsione di un rimedio amministrativo essenziale alla realizzazione della citata esigenza di necessaria omogeneità. Resta assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità.
- Sulle condizioni che devono necessariamente sussistere per una legittima attrazione in capo allo Stato dell'esercizio di funzioni amministrative in sussidiarietà, v. le, citate, sentenze n. 88/2007, n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242/2005, n. 6/2004, n. 303/2003.