Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) - Previsione che le CER predispongano un bilancio energetico annuale e un programma triennale di interventi nonché promuovano progetti di efficienza energetica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 31 del d. lgs. n. 199 del 2021, e 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come conv., dell'art. 3, comma 3, lett. c), d) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, che prevede l'obbligo per le comunità energetiche rinnovabili (CER) di adottare un programma triennale di interventi volti a ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili e all'efficientamento dei consumi energetici. Il tenore del ricorso rende evidente come, nella prospettazione del ricorrente, a essere ritenuti in contrasto con i parametri evocati non siano i tre obblighi imposti alle CER dalle lett. c), d), ed e) del comma 3 dell'art. 3, bensì la sanzione che deriva dalla mancata attuazione degli interventi previsti nel piano triennale di cui all'art. 3, comma 3, lett. c); il ricorrente tuttavia non censura la norma che prevede la sanzione, bensì quella che impone l'obbligo, incorrendo in una evidente aberratio ictus. (Precedenti: S. 107/2021 - mass. 43922; S. 39/2020 - mass. 42296; S. 241/2012 - mass. 36684; S. 325/2010 - mass. 35095).