Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Disciplina in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di conservazione degli 'habitat' naturali e della flora e della fauna selvatiche - Eccepita inammissibilità della questione per omessa precisazione delle competenze, statutarie o costituzionali, e delle relative violazioni - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, e 10 della legge della Provincia autonoma di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della stessa per asserita omessa precisazione delle competenze, statutarie o costituzionali, e delle relative violazioni. Infatti, per quanto riguarda i rifiuti, è comprensibile quali siano le violazioni contestate, e, per quanto riguarda gli habitat naturali, è evidente che il ricorrente censura innanzitutto che le disposizioni impugnate «eccedono» dalle materie statutarie, ed in secondo luogo fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale, alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.