Sentenza 378/2007 (ECLI:IT:COST:2007:378)
Massima numero 31804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
05/11/2007; Decisione del
05/11/2007
Deposito del 14/11/2007; Pubblicazione in G. U. 21/11/2007
Titolo
Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Sostituzione dell'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure di somma urgenza relative alla tutela delle risorse ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale dei poteri dispositivi o autorizzatori in ordine all'uso delle discariche esistenti, alla costruzione di nuovi impianti, al trasporto di rifiuti e alla modifica dei bacini di conferimento - Ricorso del Governo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario recepiti da normativa statale - Illegittimità costituzionale.
Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Sostituzione dell'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure di somma urgenza relative alla tutela delle risorse ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale dei poteri dispositivi o autorizzatori in ordine all'uso delle discariche esistenti, alla costruzione di nuovi impianti, al trasporto di rifiuti e alla modifica dei bacini di conferimento - Ricorso del Governo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario recepiti da normativa statale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Tale disposizione, la quale, nel sostituire l'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987), nei limiti delle censure proposte per violazione dell'art. 17 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, attribuisce alla Giunta provinciale il potere di disporre o autorizzare il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti, dispensando sia dalla data di scadenza per l'utilizzazione delle discariche già autorizzate, sia dal piano di adeguamento delle discariche stesse, si pone in contrasto con il citato art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 e quindi lesiva, dell'art. 117, secondo comma lettera s), Cost.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Tale disposizione, la quale, nel sostituire l'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987), nei limiti delle censure proposte per violazione dell'art. 17 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, attribuisce alla Giunta provinciale il potere di disporre o autorizzare il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti, dispensando sia dalla data di scadenza per l'utilizzazione delle discariche già autorizzate, sia dal piano di adeguamento delle discariche stesse, si pone in contrasto con il citato art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 e quindi lesiva, dell'art. 117, secondo comma lettera s), Cost.
- Sulla competenza esclusiva statale di tipo "trasversale", v. sentenze nn. 246 e 183/2006; nn. 336 e 232/2005; nn. 259/2004 e 407/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
15/12/2004
n. 10
art. 8
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 13/01/2003
n. 36
art. 17