Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Modifiche all'art. 77 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure relative alla chiusura e bonifica delle discariche di rifiuti abusivi - Ricorso del Governo - Possibilità di interpretare la normativa regionale come riferita soltanto alla movimentazione in sito dei rifiuti e non alla loro raccolta e trasporto - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Non è non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 (di modifica l'art. 77 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), promossa per violazione degli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione, censurata per la sola violazione degli artt. 11 (catasto rifiuti), 12 (registro di carico e scarico) e 15 (formulario di identificazione dei rifiuti trasportati), non presenta profili di lesività se interpretata nel senso che per le operazioni di messa in sicurezza si procede soltanto alla "movimentazione" in sito dei rifiuti, e non alla loro "raccolta e trasporto", come fa pensare l'inciso «tranne che per i rifiuti allontanati dal sito», riferendosi le citate norme statali solo alla "raccolta ed al trasporto" dei rifiuti e non alla loro movimentazione all'interno di un'area privata. Sicché la dizione usata dal legislatore provinciale deve considerarsi impropria, poiché non si tratta di disapplicazione di norme statali, come farebbe ritenere l'espressione «si prescinde», ma di semplice loro non pertinenza al caso.