Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 'habitat' naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Previsione del potere della Giunta provinciale di designare unilateralmente i siti di importanza comunitaria come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Ricorso del Governo - Violazione del principio (art. 5 della legge n. 349 del 1986) che prevede l'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma per la «designazione» delle Zone speciali di conservazione - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Le disposizioni censurate, che attribuiscono alla Giunta provinciale il potere di "designazione" unilaterale dei siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione (ZSC), contrastano con il principio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1989, n. 349, il quale è stato integrato dall'art. 8, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo il quale «qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una Regione a statuto speciale o Provincia autonoma, si procede d'intesa», intesa che deve riferirsi anche alle zone speciali di conservazione (ZSC); tanto più che tali zone sono di interesse internazionale e la "designazione" di aree protette internazionali spetta allo Stato, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n. 349 del 1986.
- In ordine alla violazione dei principi generali dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 425/1999.
- Sulla competenza statale in ordine all'istituzione di aree protette di interesse nazionale e internazionale, v. sentenza n. 366/1992.