Sentenza 378/2007 (ECLI:IT:COST:2007:378)
Massima numero 31807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
05/11/2007; Decisione del
05/11/2007
Deposito del 14/11/2007; Pubblicazione in G. U. 21/11/2007
Titolo
Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 'habitat' naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Attribuzione al Presidente della Provincia del potere di tenere rapporti diretti con la Commissione europea per la valutazione d'incidenza sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito - Ricorso del Governo - Violazione del principio che attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e Province autonome con l'Unione europea - Illegittimità costituzionale.
Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 'habitat' naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Attribuzione al Presidente della Provincia del potere di tenere rapporti diretti con la Commissione europea per la valutazione d'incidenza sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito - Ricorso del Governo - Violazione del principio che attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e Province autonome con l'Unione europea - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 11, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Posto che, in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione - i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari - spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità Europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), il potere di interloquire con la Commissione europea, la disposizione censurata, la quale attribuisce al Presidente della Giunta la competenza a tenere i "rapporti" con la Commissione europea in relazione alla valutazione di incidenza dei progetti sulle zone speciali di conservazione di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito, viola l'indicato parametro, non potendo la Provincia autonoma di Trento ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere "rapporti" con l'Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 11, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Posto che, in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione - i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari - spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità Europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), il potere di interloquire con la Commissione europea, la disposizione censurata, la quale attribuisce al Presidente della Giunta la competenza a tenere i "rapporti" con la Commissione europea in relazione alla valutazione di incidenza dei progetti sulle zone speciali di conservazione di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito, viola l'indicato parametro, non potendo la Provincia autonoma di Trento ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere "rapporti" con l'Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
15/12/2004
n. 10
art. 9
co. 11
legge della Provincia autonoma di Trento
23/05/2007
n. 11
art. 39
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 08/07/1986
n. 349
art. 1
co. 5
legge 05/06/2003
n. 131
art. 5