Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) - Compiti della Giunta regionale - Redazione di un modello di protocollo d'intesa a favore dei comuni che vogliano partecipare a una CER - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Difetto di motivazione e inconferenza del parametro interposto evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come conv., e agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, dell'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, che affida alla Giunta regionale il compito di redigere uno schema tipo di protocollo d'intesa a cui dovranno attenersi gli enti locali che intendano partecipare alle comunità energetiche rinnovabili (CER). Da un lato, le censure svolte in riferimento all'art. 117, primo comma e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, sono del tutto prive di motivazione; dall'altro, il parametro di cui all'indicato art. 42-bis risulta inconferente, avendo ormai la norma esaurito i suoi effetti in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 199 del 2021. (Precedenti: S. 259/2022 - mass. 45171; S. 23/2022 - mass. 44511).