Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Senato della Repubblica - Legittimazione passiva del Tribunale - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale per rigetto dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.). (Classif. 114002).
Deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del Senato della Repubblica a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (Precedente: O. 34/2024 - mass. 46021).
Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Tribunale a essere parte del presente conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene. (Precedente: O. 34/2024 - mass. 46021).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera, sez. penale, in riferimento sia alla sentenza n. 225 del 2024 del Tribunale – per avere condannato l’allora senatore De Bonis per diffamazione – sia ai provvedimenti di rinvio delle udienze tenutesi nel relativo processo penale disposti dal Tribunale il 3 febbraio, il 9 giugno e il 1° dicembre 2023, nonché il 16 febbraio 2024. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a promuovere il conflitto e quella del Tribunale di Matera a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio, asseritamente lesivo, della funzione giurisdizionale). (Precedenti: O. 133/2025; O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838).