Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del
04/11/2025; Decisione del
04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Istituzione dell'Albo professionale regionale di guida alpina - Iscrizione delle guide alpine provenienti da altre regioni - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 203006).
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Istituzione dell'Albo professionale regionale di guida alpina - Iscrizione delle guide alpine provenienti da altre regioni - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 203006).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 130, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127». La disposizione impugnata dal Governo, inserita all’interno del t.u. turismo, disciplinando i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale regionale delle guide alpine quelle provenienti da altre regioni richiama una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, ciò che ne determina a sua volta l’illegittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
31/12/2024
n. 61
art. 130
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte