Sentenza 379/2007 (ECLI:IT:COST:2007:379)
Massima numero 31809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  05/11/2007;  Decisione del  05/11/2007
Deposito del 14/11/2007; Pubblicazione in G. U. 21/11/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Procedimenti possessori - Fase interdittale - Accoglimento della domanda possessoria - Potestà del giudice di liquidare le spese con il medesimo provvedimento, ancorché non avente natura di sentenza - Mancata previsione - Dedotto ingiustificato onere per il ricorrente vittorioso di richiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, al solo scopo di ottenere la condanna del soccombente alle spese - Lamentata disparità di trattamento rispetto al resistente nonché lesione del diritto di azione - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme ai parametri evocati - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-octies del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, e premesso altresì che, nella specie, trattandosi di norma processuale, l'interpretazione va condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza, le norme censurate non violano gli evocati parametri, in quanto nell'ordinamento già esiste un principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese.

- Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v. la, citata, sentenza n. 356/1996, nonché le ordinanze n. 86/2006 e n. 87/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 703  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 669  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte