Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità per mancanza dei presupposti giustificativi.
Nei giudizi per conflitti di attribuzione tra Enti non è di regola, ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salva la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, che sarebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esito del conflitto e salvaguardate dall'esito opposto e, nella specie, tale evenienza non ricorre in quanto la reiezione del ricorso non comporta un pregiudizio immediato e diretto delle situazioni soggettive degli intervenienti - i quali hanno proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale avverso i medesimi provvedimenti cui si riferisce il giudizio per conflitto di attribuzione - mantenendo il giudizio costituzionale e quello amministrativo la loro autonomia e ben potendosi, quindi, astrattamente ipotizzare esiti diversi proprio con riferimento alla dedotta violazione delle sfere di competenza.