Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro autonomo - Divieto di pignoramento, salve le eccezioni di legge, qualora essi costituiscano l'unica fonte di reddito - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti e lesione del diritto alla retribuzione - Questione riferita anche a norma di natura regolamentare, inidonea ad esser oggetto del giudizio di costituzionalità, senza precisare se la prospettata incostituzionalità derivi soltanto dalla norma legislativa - Inidoneità del 'tertium comparationis' evocato - Richiesta di pronuncia additiva implicante l'introduzione di un elemento estraneo al sistema, rimesso alla esclusiva valutazione del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dell'art. 1 del d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nelle parti in cui non prevedono il divieto di pignoramento dei compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, qualora questi costituiscano l'unica fonte di reddito. Infatti, non solo una delle norme impugnate ha natura di regolamento - non potendo, così, essere oggetto di sindacato di costituzionalità - e il remittente non precisa se la prospettata incostituzionalità derivi solo dalla norma legislativa, ma il tertium comparationis evocato, ossia il regime dei lavoratori subordinati privati, è inidoneo e la pronuncia additiva richiesta implicherebbe l'inserimento di un elemento estraneo al sistema, che solo il legislatore può valutare.