Ordinanza 383/2007 (ECLI:IT:COST:2007:383)
Massima numero 31817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  05/11/2007;  Decisione del  05/11/2007
Deposito del 14/11/2007; Pubblicazione in G. U. 21/11/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.

Testo
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici remittenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 Cost., nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di presentare appello contro le sentenze di proscioglimento e applicano tale regime anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'incostituzionalità sia dell'art. 1 della legge suddetta, nella parte in cui esclude che il PM possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 1

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte