Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con i principi di buon andamento dell'attività giudiziaria, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero alle sole sentenze di condanna e lo consente contro le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 10 della medesima legge, censurati in riferimento agli artt. 97, 111 e 112 della Costituzione. Il giudice rimettente, infatti, sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) - unitamente alla relativa disciplina transitoria - di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo.
- In relazione alla manifesta inammissibilità della questione per inesatta indicazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus), vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 294, n. 187 e n. 42/2007.