Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo a norma della Regione Siciliana per cui non costituisce nuova installazione la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, nel caso sia intervenuta una causa, diversa dalla cessione ad altro soggetto della licenza, che abbia fatto venir meno il contratto preesistente). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, l'estinzione del processo.
(Nella specie è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h, Cost. - dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana n. 18 del 2021, che stabilisce che non costituisce nuova installazione la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere; secondo la stessa norma costituisce, invece, nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto. La rinuncia è motivata dalla satisfattiva modifica della norma impugnata, avvenuta attraverso due diversi interventi normativi).