Ordinanza 386/2007 (ECLI:IT:COST:2007:386)
Massima numero 31820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
05/11/2007; Decisione del
05/11/2007
Deposito del 14/11/2007; Pubblicazione in G. U. 21/11/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero e apolide - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Denunciata violazione del diritto alla libertà personale e del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta modifica normativa a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Straniero e apolide - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Denunciata violazione del diritto alla libertà personale e del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta modifica normativa a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinques, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato in riferimento agli artt. 3 e 13, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998. Invero, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che, per il reato di cui al precedente comma 5-ter, fosse obbligatorio l'arresto dell'autore e, successivamente alla sentenza indicata, lo stesso comma 5-quinquies dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, di talché gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinques, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato in riferimento agli artt. 3 e 13, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998. Invero, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che, per il reato di cui al precedente comma 5-ter, fosse obbligatorio l'arresto dell'autore e, successivamente alla sentenza indicata, lo stesso comma 5-quinquies dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, di talché gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
legge
30/07/2002
n. 189
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte