Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Non invocabilità di tale principio, quale requisito di legittimità costituzionale, a proposito dell'esercizio della funzione legislativa - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, in tema di recupero dei tossicodipendenti, promosse per violazione degli artt. 5, 97, 117 - anche in relazione all'art. 32 Cost. -, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Infatti, il principio di leale collaborazione non è invocabile, quale requisito di legittimità costituzionale dell'esercizio della funzione legislativa, poiché non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare procedure collaborative atte a condizionare la funzione suddetta.
- In senso conforme, v. citate sentenze n. 98/2007, n. 133/2006, n. 31/2005 e n. 196/2004.