Sentenza 387/2007 (ECLI:IT:COST:2007:387)
Massima numero 31825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31821  31822  31823  31824  31826  31827  31828  31829  31830  31831  31832


Titolo
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 'm)', della Costituzione - Previsione nella modificata rubrica dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, utilizzando la formula «Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private», anziché «Libertà di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private». Infatti, l'inquadramento della libertà di scelta nell'ambito normativo dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., non solo è concettualmente inappropriato, ma comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale, in quanto consente il superamento dei confini tra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione dello Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle Regioni, tipici della competenza ripartita di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., nel cui ambito ricade la normativa de qua, volta alla tutela della salute dei tossicodipendenti.

- In ordine alla non inquadrabilità di determinati ambiti di legislazione nella competenza trasversale ed esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., v. citate sentenze n. 383, n. 285/2005 (per i casi di incidenza delle norme statali su interi settori materiali) e sentenza n. 120/2005 (per la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all'erogazione delle prestazioni).

- Sull'ambito della competenza statale nel porre tali livelli essenziali, v. citate sentenze n. 134/2006 e n. 88/2003.

- Sul diritto di scelta dell'assistito tra le strutture sanitarie, pubbliche e private, v. citata sentenza n. 200/2005 e, prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, sentenza n. 416/1995.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/12/2005  n. 272  art. 4  co. 

legge di conversione  21/02/2006  n. 49  art.   co. 

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 116  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte