Sentenza 50/2023 (ECLI:IT:COST:2023:50)
Massima numero 45427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
25/01/2023; Decisione del
25/01/2023
Deposito del 24/03/2023; Pubblicazione in G. U. 29/03/2023
Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Indicazione dei parametri evocati - Integrazione, da parte dell'Avvocatura, di un'individuazione parziale dei motivi di censura nella delibera autorizzativa - Esercizio di discrezionalità tecnica - Condizione - Previa manifestazione di volontà dell'organo politico. (Classif. 113002).
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Indicazione dei parametri evocati - Integrazione, da parte dell'Avvocatura, di un'individuazione parziale dei motivi di censura nella delibera autorizzativa - Esercizio di discrezionalità tecnica - Condizione - Previa manifestazione di volontà dell'organo politico. (Classif. 113002).
Testo
In presenza di una manifestazione di volontà - quale, tra altre, il fatto che la relazione ministeriale, cui la delibera autorizzativa dell'impugnazione rinvia, rende evidente la volontà dell'organo politico di porre la questione concernente la violazione di un dato parametro - deve ritenersi ammissibile la censura ad esso relativa, anche se non espressamente riportato nella delibera. All'Avvocatura è infatti consentito effettuare una più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. (Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43246; S. 128/2018; S. 228/2017 - mass. 42083; S. 290/2009 - mass. 34061; S. 365/2007 - mass. 31760; S. 98/2007 - mass. 31148; S. 533/2002 - mass. 27488).
In presenza di una manifestazione di volontà - quale, tra altre, il fatto che la relazione ministeriale, cui la delibera autorizzativa dell'impugnazione rinvia, rende evidente la volontà dell'organo politico di porre la questione concernente la violazione di un dato parametro - deve ritenersi ammissibile la censura ad esso relativa, anche se non espressamente riportato nella delibera. All'Avvocatura è infatti consentito effettuare una più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. (Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43246; S. 128/2018; S. 228/2017 - mass. 42083; S. 290/2009 - mass. 34061; S. 365/2007 - mass. 31760; S. 98/2007 - mass. 31148; S. 533/2002 - mass. 27488).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte