Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Abilitazione delle Regioni e Province autonome a ricevere erogazioni liberali - Individuazione delle «assemblee» di Regioni e Province autonome quali organi competenti al riparto delle somme percepite - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Indebita individuazione dell'organo regionale a fissare i criteri di ripartizione dei fondi - Violazione dell'organizzazione interna della Regione rientrante nella cornice generale dei principi statutari, entro la competenza residuale delle stesse - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce che le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115 sulle tossicodipendenze, secondo i programmi da questi presentati ed «i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee». Quest'ultima prescrizione si pone in contrasto con l'art. 123 Cost., che attribuisce allo statuto la determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, così violando l'autonomia organizzativa interna delle Regioni, poiché individua quale organo regionale debba fissare i criteri di ripartizione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Risulta altresì violato anche quarto comma dell'art. 117 Cost., in quanto trattasi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione e rientrante quindi, entro la cornice generale dei principi statutari, nella competenza residuale delle stesse.